Art. 24.
(Aree di divieto assoluto).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di una propria e specifica normativa in

 

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materia, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dall'Agenzia, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite norme o ad adeguare quelle esistenti al fine di delimitare le aree regionali di divieto assoluto di uso dei prodotti fitosanitari.
      2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve essere anche finalizzata ad impedire la trasmigrazione dei prodotti verso i luoghi indicati come esenti, qualunque siano le condizioni meteorologiche, idriche e pedologiche.
      3. Le aree da individuare a livello regionale comprendono centri abitati, aree limitrofe a corsi d'acqua, invasi, sorgenti o pozzi, parchi, riserve ed aree protette nazionali e regionali, zone di ripopolamento di selvaggina.
      4. Nelle zone di cui al comma 3 è comunque vietato l'uso di prodotti fitosanitari, fatte salve speciali deroghe concesse dagli organi regionali o delle province autonome con appositi atti amministrativi.
      5. Nel caso siano autorizzati trattamenti nelle aree di cui al presente articolo, deve essere obbligatoriamente avvertita la popolazione, se necessario attraverso gli uffici del Dipartimento della protezione civile.
      6. È vietato l'uso di velivoli per l'irrorazione con prodotti fitosanitari sull'intero territorio nazionale.